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Pianificazione Territoriale

Strumenti urbanistici attuativi

Artt. 34 e 35 della L.R. n. 20 del 24/03/2000

La L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., all’art. 31, definisce i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) come “strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti”.  

L’attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione previsti dal POC, pertanto, avviene attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) i quali possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, secondo i dettami dello stesso art. 31, il valore e gli effetti dei seguenti piani e programmi:

  • piani particolareggiati e piani di lottizzazione di cui agli artt. 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
  • piani per l’edilizia economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
  • piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
  • piani di recupero di cui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 475;
  • programmi integrati di intervento di cui all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
  • programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

All'art. 35 la medesima L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii detta il procedimento di approvazione dei PUA, rimandando al Comune la definizione delle modalità di presentazione dei piani di iniziativa privata.

Il Comune stabilisce le modalità procedurali di presentazione nonché i contenuti dei progetti relativi alle aree di trasformazione contenute nel POC. Sono infatti le schede tecnico normative o le schede norma del POC che stabiliscono i contenuti progettuali che dovranno essere sviluppati in sede di PUA, mentre le NTA del POC specificano le modalità procedurali di attuazione delle aree di trasformazione attuate tramite PUA.

Numero Unico 0521 40521